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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

Art. 4
Contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo di start up innovative
1. La Regione sostiene la nascita e lo sviluppo di start up innovative mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo dell’80 per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo contributo.
2. Destinatarie dei contributi di cui al presente articolo sono le start up innovative costituite nei dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, o le persone fisiche che procedono alla costituzione dell’impresa nei sei mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
3. I contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e criteri per la concessione dei contributi.
5. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per gli anni 2020 e 2021 a valere sul programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014 – 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.