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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

Art. 23
Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall’articolo 7 sono stimate in euro 13.000,00 nel 2020, euro 62.000,00 nel 2021 ed euro 154.000,00 nel 2022 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 13.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 13.000,00;
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 62.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 62.000,00;
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 154.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 154.000,00.
3. Alla copertura degli oneri per l’anno 2023, stimati in euro 105.000,00, si fa fronte, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 .), con legge di bilancio.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2021 cui si fa fronte con le risorse della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 200.000,00;
- In aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.