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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 9
Aggiudicazione. Inserimento dell’articolo 115.2 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 115.1 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 115.2 Aggiudicazione
1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima, salvo il caso di immobili occupati per i quali il prezzo di stima può essere decurtato fino al 25 per cento.
2. Gli occupanti abusivi, i loro parenti o affini fino al quarto grado non possono essere aggiudicatari.
3. L'aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non superiore ad euro 500.000,00 da effettuarsi entro tre giorni lavorativi successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'azienda o ente del servizio sanitario regionale; in caso di omesso versamento l’azienda o ente del servizio sanitario regionale hanno facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
4. Entro trenta giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, a titolo di anticipazione del prezzo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 3.
5. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, mediante le procedure consentite dalla legge e fermo restando il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.
6. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, queste, purché ammissibili ai sensi dei commi 1 e 5, prevalgono in caso di parità, fermo restando il diritto di prelazione di cui all’articolo 115.3 sulle offerte presentate da privati.
7. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di più soggetti di cui ai commi 5 e 6, l’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale procede mediante trattativa privata tra i medesimi
e aggiudica il bene alla migliore offerta
. ”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.