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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 7
Procedura di alienazione dei beni immobili. Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 115 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 115 Procedura di alienazione dei beni immobili
1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili sono necessari:
a) la deliberazione di cui all’articolo 114 quater.
b) l'adozione da parte del direttore generale di un provvedimento che, in conformità alle previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, nonché della deliberazione di cui alla lettera a), individua i beni da alienare indicando il prezzo di stima e la procedura da adottare.
2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico; dell'alienazione è dato pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale e almeno su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale; l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità in ordine all'alienazione.
3. Il pubblico avviso contiene:
a) la descrizione del bene;
b) il prezzo di stima;
c) le modalità di svolgimento della procedura di alienazione;
d) l'individuazione del responsabile del procedimento;
e) il termine per la presentazione delle offerte.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.