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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 6
Comodato. Inserimento dell’articolo 114 sexies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 114 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 114 sexies Comodato
1. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.
2. Il comodato di beni può comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo
. ”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.