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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 5
Donazioni. Inserimento dell’articolo 114 quinquies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 114 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 114 quinquies Donazioni
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono accettare la donazione di attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate all'acquisto di determinate attrezzature.
2. L’accettazione è effettuata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo
connessi alla loro utilizzazione;
b) nel caso in cui l’acquisto dei beni donati sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale già adottati.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.