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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 2
Alienazione. Inserimento dell’articolo 114 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 114 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 114 bis Alienazione
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla alienazione:
a) dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali;
b) dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più economicamente convenienti all’uso diretto in quanto non più utilizzabili.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti di programmazione ed il bilancio pluriennale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale:
a) prevedono l'alienazione dei beni di proprietà dell'azienda e degli enti del servizio sanitario regionale al momento dell'adozione del piano;
b) dispongono che i relativi proventi siano utilizzati per finanziare il programma degli investimenti, salvo il rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Le previsioni di smobilizzo di cui al comma 2 vincolano i successivi piani e bilanci pluriennali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.