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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 1
Utilizzazione del patrimonio. Sostituzione dell’articolo 114 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 114 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 114 Utilizzazione del patrimonio
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla Giunta regionale le iniziative di:
a) trasferimento a terzi di diritti reali dei beni immobili, sia strumentali, sia da reddito, che intendono adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto delegato;
b) dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali;
2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale.
3. Non si applicano i commi 1 e 2, qualora l’iniziativa sia stata già prevista negli atti di programmazione o nel bilancio pluriennale dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.