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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 14
Disapplicazione. Inserimento dell’articolo 115.7 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 115.6 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 115.7 Disapplicazione
1. Gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano agli apporti e alle vendite di beni immobili e diritti reali su beni immobili a fondi immobiliari chiusi, istituiti ai sensi della legge regionale o delle leggi statali in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.