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Legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13

Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.(1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera q), e l’articolo 11, dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); (2)

Visto così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2



Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico per sostenere gli enti del Terzo settore (3)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2.

che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale;


2. In particolare, tali attività sono quelle svolte da clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio;


3. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


Approva la presente legge:

Art. 1
Finalità
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno degli enti del Terzo settore (4)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 3.

che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cui al comma 1, in particolare, la clown terapia, lo svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture di cui al comma 1, durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.
Art. 2
1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale o, nelle more della sua istituzione, in uno dei registri regionali, che, per statuto, svolgono con carattere di continuità le attività di cui all’articolo 1.
Art. 3
Contributi per l’anno 2020
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere, per l’anno 2020, contributi una tantum a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. I contributi sono concessi, entro il limite dell’importo complessivo di euro 100.000,00, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. L’avviso è pubblicato (6)

Parole soppresse con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 5.

sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
4. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.
Art. 4
Domande di concessione
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell’avviso.
2. La domanda contiene l’indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.
3. Alla domanda è allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
a) statuto e atto costitutivo;
b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto titolare della struttura sanitaria interessata autorizzante lo svolgimento dell’attività di animazione per i pazienti pediatrici degenti o trattati nella struttura stessa;
c) per i soggetti (7)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 6.

che realizzano le attività di cui alla presente legge all’esterno delle strutture sanitarie, in alternativa alla documentazione di cui alla lettera b), una attestazione resa ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante lo svolgimento dell’attività in via continuativa nell’anno precedente.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.
Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31 dicembre 2020.
2. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull’impiego del medesimo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per la sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 100.000,00.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1 .

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Visto così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 4

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.