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Legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13

Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.(1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera q), e l’articolo 11, dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); (2)

Visto così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2



Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico per sostenere gli enti del Terzo settore (3)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2.

che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale;


2. In particolare, tali attività sono quelle svolte da clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio;


3. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


Approva la presente legge:


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1 .

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Visto così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 4

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.