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Legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13

Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.(1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 4
Domande di concessione
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell’avviso.
2. La domanda contiene l’indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.
3. Alla domanda è allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
a) statuto e atto costitutivo;
b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto titolare della struttura sanitaria interessata autorizzante lo svolgimento dell’attività di animazione per i pazienti pediatrici degenti o trattati nella struttura stessa;
c) per i soggetti (7)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 6.

che realizzano le attività di cui alla presente legge all’esterno delle strutture sanitarie, in alternativa alla documentazione di cui alla lettera b), una attestazione resa ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante lo svolgimento dell’attività in via continuativa nell’anno precedente.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1 .

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Visto così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 4

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Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.