Legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13
Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.(1)
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020
Art. 1
Finalità
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno degli enti del Terzo settore (4) che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cui al comma 1, in particolare, la clown terapia, lo svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture di cui al comma 1, durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.