Menù di navigazione

Legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13

Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.(1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 1
Finalità
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno degli enti del Terzo settore (4)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 3.

che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cui al comma 1, in particolare, la clown terapia, lo svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture di cui al comma 1, durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art.1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 36, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.