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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12

Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali);


Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);


Considerato quanto segue:


1. Gli interventi realizzati in attuazione della l.r. 76/2016 si sono rivelati efficaci sotto il profilo degli effetti propulsori generati.


2. L’efficacia riscontrata ha indotto, in presenza di risorse a ciò disponibili, a consolidare l’azione di sostegno e valorizzazione effettuando, tuttavia, una revisione del contesto dei beneficiari rispetto alle previsioni della l.r 76/2016 , nel senso di escludere settori che risultano destinatari di altri finanziamenti ed estendendo invece gli interventi ad ambiti non precedentemente contemplati dalle disposizioni legislative.


3. In particolare, i settori di maggiore interesse e che appaiono necessitare di sostegno risultano essere le associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché i centri commerciali naturali.


4. Si tratta, infatti, di soggetti che non sono stati destinatari di benefici da parte della Giunta regionale che, nell’agosto 2017, ha invece disposto l’erogazione di sostegni economici per un importo pari a euro 210.000,00, ai progetti di attività di promozione e di educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali, soggetti che erano contemplati nel quadro dei soggetti beneficiari degli interventi della l.r. 76/2016 .


5. Per gli interventi in favore delle associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano le manifestazioni del carnevale e per i centri commerciali naturali, la presente legge prevede uno stanziamento di 129.000,00 euro derivanti dall’avanzo presunto di amministrazione 2019.


6. Appare inoltre rilevante l’effetto di qualificazione e valorizzazione del tessuto culturale, e dunque identitario, della Regione Toscana derivante da realtà territoriali organizzate operanti per la promozione e valorizzazione di figure letterarie del territorio toscano e della loro opera; allo scopo di dare sostegno e continuità a tali realtà, si è ritenuto di annoverarle tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge stanziando, a tal fine, l’importo di 20.000,00 euro derivante dall’avanzo presunto di amministrazione 2019, limitando l’ammontare di ciascun contributo all’importo massimo di 5.000,00 euro.


Approva la presente legge.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.