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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12

Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 6
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 129.000,00.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 20.000,00.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.