Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12
Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020
Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo a ciascun beneficiario avente diritto avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
3. Entro il termine di centottanta giorni dal giorno di erogazione dei contributi i soggetti beneficiari presentano una relazione sull’impiego delle somme ricevute.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.