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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12

Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale concede contributi alle seguenti categorie di soggetti:
a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) e iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 3 della medesima l.r. 5/2012 ;
b) comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;
c) centri commerciali naturali di cui all’articolo 111 della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché comuni che organizzano, nell’ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale;
d) realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che promuovono il territorio in modo continuativo nell’arco dell’anno attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.