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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella TITOLO I - Oggetto, principi e finalità
chudere cartella CAPO I - Oggetto, principi e finalità
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata
chudere cartella TITOLO II - Interventi per la sicurezza
chudere cartella CAPO I - Interventi per la sicurezza
Art. 3 - Interventi di sicurezza urbana
Art. 4 - Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza
Art. 5 - Tipologia degli interventi
Art. 6 - Progetti speciali
Art. 7 - Sicurezza partecipata
Art. 8 - Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata
Art. 9 - Assistenza tecnica e attività di documentazione
Art. 10 - Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana
Art. 11 - Linee guida
Art. 12 - Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata
Art. 13 - Finanziamento degli interventi
chudere cartella TITOLO III - Polizia locale
chudere cartella CAPO I - Disposizioni generali
Art. 14 - Strutture e funzioni di polizia locale
Art. 15 - Norme per la tutela degli operatori di polizia locale
Art. 16 - Principi organizzativi e funzionali
Art. 17 - Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai corpi
Art. 18 - Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale
Art. 19 - Competenza territoriale
Art. 20 - Strumenti di autotutela
Art. 21 - Collaborazione con associazioni di volontariato
Art. 22 - Servizi per conto di terzi
chudere cartella CAPO II - Funzioni della Regione
Art. 23 - Supporto tecnico
Art. 24 - Nuclei specializzati
Art. 25 - Attività formativa
Art. 26 - Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
Art. 26 bis - Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali
Art. 27 - Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
Art. 28 - Conferenza tecnica regionale
chudere cartella CAPO III - I corpi di polizia locale
Art. 29 - Corpo di polizia municipale
Art. 30 - Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze
Art. 31 - Organizzazione del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
Art. 32 - Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
chudere cartella CAPO IV - Formazione e aggiornamento del personale
Art. 33 - Concorso e corso-concorso
Art. 34 - Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale
Art. 35 - Regolamento sulla formazione e aggiornamento periodico
Art. 36 - Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori
Art. 37 - Formazione degli operatori assunti a tempo determinato
Art. 38 - Giornata della polizia locale
chudere cartella CAPO V - Norma finale
Art. 39 - Obblighi di collaborazione
chudere cartella TITOLO IV - Vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado
chudere cartella CAPO I - Oggetto e principi
Art. 40 - Oggetto e principi
Art. 41 - Finalità
chudere cartella CAPO II - Polizia amministrativa e mediazione sociale
Art. 42 - Funzioni di accertamento in materia di polizia amministrativa locale
Art. 43 - Mediazione sociale
Art. 44 - Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie
Art. 45 - Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta
Art. 46 - Misure cautelari e sanzioni accessorie
Art. 47 - Lavoro volontario di interesse pubblico
Art. 48 - Rinvio
chudere cartella CAPO III - Pianificazione e partecipazione per la vivibilità e la sicurezza
Art. 49 - Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza
Art. 50 - Partecipazione
chudere cartella TITOLO V - Disposizioni finali transitorie
chudere cartella CAPO I - Disposizioni finali transitorie
Art. 51 - Norme transitorie
Art. 52 - Attività di coordinamento
Art. 53 - Relazione annuale
Art. 54 - Norma finanziaria
Art. 55 - Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/2015
Art. 56 - Abrogazioni

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.