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Legge regionale 17 febbraio 2020, n. 7

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 4
Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 41/2018
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 41/2018 è inserito il seguente:
Art. 18 bis Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more
dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale
1. Qualora le condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), non siano ricomprese nel piano di protezione civile comunale vigente, nelle more dell’aggiornamento del piano medesimo, la misura è individuata con apposito atto del comune
.
2. L’atto di cui al comma 1 specifica le misure per prevenire i danni in caso di evento alluvionale sugli immobili, oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, ed è recepito nell’aggiornamento del piano di protezione civile
. ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.