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Legge regionale 17 febbraio 2020, n. 7

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 2
Barriere architettoniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 41/2018
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 41/2018 è inserito il seguente:
2 bis. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche
. ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.