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Legge regionale 4 febbraio 2020, n. 6

Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2020

Art. 2
Direttore sanitario. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 51/2009
1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 11 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:
5 quater. Negli stabilimenti termali dove si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le funzioni di direttore sanitario sono svolte da un medico in possesso dei requisiti di cui al comma 2, o che abbia svolto per almeno cinque anni la funzione di direttore sanitario ai sensi dell’articolo 47 quater della medesima l.r. 38/2000 4.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.