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Legge regionale 4 febbraio 2020, n. 6

Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2020

Art. 1
Direttore sanitario. Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 38/2004
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 47 quater della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunto il seguente:
3 bis. Qualora negli stabilimenti termali si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies, sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 11, comma 5 quater, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.