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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

CAPO II
Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e e disposizioni per l’attuazione del piano aziendale di risanamento acustico. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 4
Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:
h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per
l’effettuazione
dei controlli di cui agli articoli 14 e 15
;
h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica.”
.
Art. 5
Disposizioni per l’adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della l.r. 89/1998
1. Le modifiche al regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico), conseguenti alle modifiche previste dall’articolo 3, sono effettuate entro centotottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 3 del 2021 si è espressa dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune questioni di legittimità e la non fondatezza delle residue questioni di legittimità in riferimento all’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1998 e alla l.r. 89/1998 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.