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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Considerato quanto segue:


1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;


2. Nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona, non sono più contenuti nel regolamento, bensì in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;


3. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente per completare la riforma del sistema dovuta all'introduzione della durata dell'accreditamento per le strutture;


4. Occorre, da un lato, razionalizzare e semplificare l’azione regionale, dall'altro, perfezionare la costruzione del nuovo sistema regionale, nel quale le funzioni inerenti all'accreditamento delle strutture e dei servizi afferiscono rispettivamente alla Giunta regionale, che opera avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione, ed ai comuni territorialmente competenti;


5. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale:


a) si stabilisce che l’accreditamento delle strutture ha validità cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza;


b) è disciplinato il controllo che la Giunta regionale e il comune effettuano rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia già accreditati, sia nuovi;


c) è disciplinata la decadenza dall’accreditamento;


d) si ridefinisce il regime transitorio per le strutture e i servizi già accreditati ai fini dell’adeguamento ai nuovi requisiti.


Approva la presente legge


Art. 1
Accreditamento delle strutture. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 82/2009
1. L'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 4
- Accreditamento delle strutture
1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'
articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005
, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:
a) dell'autorizzazione al funzionamento;
b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale rilascia l’accreditamento previa verifica della regolarità formale dell’istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.
4. L’accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell’accreditamento.
6. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.
”.
Art. 2
Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti delle strutture. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 82/2009 dopo la parola: “
regionale
” sono aggiunte le seguenti: “
entro il medesimo termine, a pena di decadenza,
” .
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 82/2009 la parola: “
1
” è sostituita dalle seguenti: “
1 ter.
” .
Art. 3
Attività di controllo. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 82/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
1 ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11.
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 le parole: “
del controllo
” sono sostituite dalle seguenti: “
dei controlli.
”.
5. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 sono aggiunte le parole: “
ed alla struttura.
” .
Art. 4
Decadenza delle strutture. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 82/2009
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Decadenza delle strutture
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;
b) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per le strutture già accreditate;
d) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per le altre strutture.
”.
Art. 5
Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dei servizi. Modifiche all'articolo 8 della l.r 82/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “
relativa documentazione
” sono aggiunte le seguenti: “
entro il medesimo termine, a pena di decadenza,
” .
Art. 6
Decadenza dei servizi. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 82/2009
1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Decadenza dei servizi
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per i servizi già accreditati;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per gli altri servizi.
”.
Art. 7
Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2009
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 82/2009 le parole: “
all'articolo 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera b);
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 6 e 13;
” .
Art. 8
Norma transitoria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009
1. L'articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Norma transitoria
1. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, le strutture ed i servizi già accreditati si adeguano ai requisiti generali per l'accreditamento, contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11, nonché ai requisiti specifici, contenuti nella medesima deliberazione.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a pena di decadenza:
a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;
b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.
3. L'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.
4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2, e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:
a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;
b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.
5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:
a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;
b) il comune, acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.
6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:
a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;
b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.