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Legge regionale 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020

Art. 4
Decadenza delle strutture. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 82/2009
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Decadenza delle strutture
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;
b) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per le strutture già accreditate;
d) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per le altre strutture.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.