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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 2
Piano delle attività. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 28/2008
1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
3. Il piano delle attività indica il corrispettivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo e di quelle a carattere non continuativo di cui al comma 2. I costi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi da corrispondere alla società. Per lo svolgimento delle attività a carattere continuativo di cui al comma 2, lettera a), i costi sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario
.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento definisce:
a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui al comma 3, che recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ;
b) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana spa ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
”.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
5. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui all’articolo 4, comma 2, contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 le parole: “
Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale trasmette il piano delle attività
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.