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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Considerato quanto segue:


1. Sono in corso iniziative volte a perseguire l'obiettivo di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana: in tale ambito, è opportuno lo stanziamento di 5 milioni di euro per la promozione ed il co-finanziamento, da parte dei comuni, di progetti integrati per la riduzione della CO2 e per l'assorbimento di questa attraverso la realizzazione di piste ciclabili urbane e di piantumazioni, sempre urbane e periurbane, accompagnate dalla predisposizione di un bilancio emissivo volto a dimostrare l'efficacia del progetto in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;


2. È necessario fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità diffusa sull’intero territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 3 novembre al 17 novembre 2019;


3. Anche a seguito delle due mozioni del Consiglio regionale n. 1296 e n. 1357 del 12 settembre 2018, la Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alla famiglia del signor Duccio Dini, assassinato il 10 giugno 2018 a Firenze, fissando l'importo, in conformità a precedenti contributi di solidarietà erogati in casi analoghi, in 20mila euro annui per due anni;


4. Si ritiene strategico acquisire i complessi immobiliari dell’ex ospedale Meyer e dell’ex ospedale oftalmico in Firenze, di proprietà dell'AOU Meyer, per la sistemazione dei dipendenti regionali attualmente ubicati in tali immobili;


5. È opportuno contribuire alla ristrutturazione dell’immobile di via Bianchini 12 a Lucca, di proprietà della Asl Nord Ovest di Lucca, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dipendenti regionali presenti nel territorio della provincia di Lucca in un unico edificio;


6. È opportuna un'azione tesa a sostenere i comuni toscani con popolazione minore di 5.000 abitanti mediante contributi per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di viabilità comunale. Il 2020 sarà il terzo anno che la Regione Toscana attua questa iniziativa;


7. È opportuno supportare con contributi straordinari realizzazioni o progettazioni di interventi per fronteggiare esigenze di mantenimento della rete stradale locale;


8. È opportuno finanziare interventi necessari per il miglioramento dell’accessibilità in ambito portuale e la realizzazione di interventi di abbattimento, di realizzazione di attrezzature e impianti per diportisti diversamente abili;


9. Al fine di ottimizzare le tempistiche e le risorse pubbliche già assegnate alla Provincia di Lucca con l'articolo 26 undecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) per la progettazione esecutiva degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio, è opportuno che le economie derivanti dall'attività di progettazione possano essere utilizzate dalla medesima Provincia per la realizzazione dei lavori;


10. Al fine di adeguare e migliorare progressivamente le metodiche di verifica dello stato manutentivo delle strade regionali, con metodi tecnologici ed innovativi, si rende opportuno promuovere azioni di sperimentazione da parte della Regione di nuove metodiche, per verificare, anche con alcuni o tutti gli enti gestori delle strade regionali, province e Città Metropolitana di Firenze, la possibilità concreta di adeguare le attuali procedure di verifica della rete stradale regionale;


11. Al fine di promuovere progetti ed azioni per la divulgazione delle tematiche relative alla sicurezza stradale, in raccordo con le attività dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), si rende necessario attivare finanziamenti da parte della Giunta regionale per specifici progetti o iniziative nel 2020;


12. È necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello per il triennio 2020-2022;


13. È opportuno contribuire ad agevolare l’avvio di lavori sugli immobili situati nella tenuta di Suvignano, tesi a prevenire possibili situazioni di ulteriore degrado dei beni ed a garantirne la ristrutturazione, in modo da rendere gli immobili idonei a ospitare attività disciplinate nel piano di Ente Terre, cui il bene è stato trasferito;


14. È necessario, nell'ambito dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari, sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori, finanziare le attività della polizia municipale in affiancamento alle azioni di controllo effettuate sul territorio comunale;


15. Per assicurare che il modello di realizzazione di orti in ambito urbano, sperimentato con il progetto “Centomila orti in toscana”, si diffonda ulteriormente su tutto il territorio regionale, è necessario prevedere un contributo in favore dei comuni che intendono realizzare nuovi orti urbani o ampliare e migliorare quelli già esistenti;


16. Occorre procedere alla disciplina del fondo finalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti designati nei gruppi tecnici responsabili dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie alla realizzazione dei lavori o all’acquisizione delle forniture o dei servizi, adottando - nelle more della revisione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) che attualmente non risulta praticabile in assenza del regolamento attuativo del nuovo codice - una disposizione specifica che disciplini il contenuto del regolamento stesso;


17. È opportuno prorogare l’operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura e disciplinato dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in modo da non far venir meno un aiuto efficace verso situazioni di fragilità che purtroppo persistono nel territorio regionale;


18. È necessario procedere all’erogazione di risorse alla Città Metropolitana di Firenze, da sommare ai finanziamenti statali, al fine di completare i lavori di realizzazione delle casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, per il superamento delle criticità idrauliche del territorio coinvolto, anche alla luce dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato le zone;


19. Al fine di sostenere la ricerca e l’innovazione dei contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo dal vivo, è opportuna la concessione di un finanziamento triennale all’Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio triennale all’interno della casa di reclusione, volto alla socializzazione e alla partecipazione della popolazione detenuta;


20. In considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna, e in particolare dell’Amiata, è opportuno, per l’anno 2020, un intervento che prevede di stanziare risorse finanziarie finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l’accessibilità turistica del territorio dell’Amiata;


21. È opportuna la concessione di un contributo alla società CERTEMA s.c. a r.l. per lo sviluppo di azioni di divulgazione e diffusione delle tecnologie digitali a favore delle piccole e medie imprese nell’ambito delle azioni regionali per lo sviluppo delle aree della Toscana meridionale;


22. È opportuno, infine, procedere all’abrogazione della disposizione transitoria afferente alla materia faunistico-venatoria contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 7 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 aprile 2020,n. 25, art. 1.

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Rubrica così sostituita con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 54.

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Parole così sostituite con l. r 6 luglio 2020, n. 51, art. 55.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 29 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 30 ; poi così sostituito con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 31 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 32 , poi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 1; infine così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 33 .

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. Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 13.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 14 .

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 5 , comma 2.

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Parola così sostituita con l. r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 6 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 16 .

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Parola così sostituita con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r 28 novembre 2022, n. 40, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.