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Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75

Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 13 dicembre 2019

Art. 3
1. Per perseguire le finalità della presente legge la Giunta regionale, a partire dall’anno 2020, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, finanzia progetti pilota che devono garantire:
a) la fornitura di pasti nelle mense scolastiche incluse nel progetto preparati utilizzando almeno il cinquanta per cento di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta;
b) un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione almeno dei fruitori della refezione scolastica.
2. I progetti sono presentati da soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di refezione collettiva scolastica o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie del servizio.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti;
b) le modalità di assegnazione dei contributi;
c) le modalità di revoca e di rendicontazione dei contributi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 maggio 2020 n. 28, art. 8 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 31 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.