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Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74

Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 13 dicembre 2019

Art. 1
Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal Sito esternod.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualità dell’aria ambiente
1. Nelle more della modifica del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, la Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, approva con deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, per quanto attiene al territorio regionale.
2. Le misure di cui al comma 1 prevedono, in particolare:
a) l’istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni in cui non siano rispettati i valori limite per il biossido di azoto (NO2) previsti dal Sito esternod.lgs. 155/2010 ;
b) limitazioni all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle”, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide), nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10) previsto dal Sito esternod.lgs. 155/2010 ; le limitazioni all’utilizzo, ivi incluso il divieto, laddove tali generatori non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento, sono individuate in funzione di specifiche variabili concernenti il sistema di combustione nonché la quota altimetrica del territorio interessato durante il periodo dell’anno critico per la qualità dell’aria. (10)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26, art. 2.

3. I comuni interessati dalla procedura d’infrazione nel cui territorio non risultano rispettati i valori limite delle concentrazioni con riferimento al PM10 e al biossido di azoto (NO2) (17)

Parole inserite con l.r. 29 marzo 2023, n, 16, art. 2, comma 1.

stabiliti dal Sito esternod.lgs. 155/2010 :
a) entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di cui al comma 1, o dei suoi aggiornamenti, recepiscono le misure di cui al comma 2, inserendole tra gli interventi strutturali dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) e adeguando, ove necessario, gli atti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge;
b) attuano gli interventi di cui alla lettera a), secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima deliberazione e recepiti nei PAC, e ne vigilano l’osservanza ai sensi della lettera b bis), con le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti; (18)

Parole così sostituite con l.r. 29 marzo 2023, n, 16, art. 2, comma 2.

(11)

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26, art. 2.

b bis) presidiano e monitorano l'osservanza delle misure di cui al comma 2, provvedendo, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), numero 1), della l.r. 9/2010:
1) alla programmazione di controlli, anche in loco, nell'ambito della vigilanza di cui alla lettera b);
2) alla redazione di un rapporto di monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle azioni previste nei PAC e agli esiti dei controlli di cui al numero 1), da inviare entro il 31 maggio di ogni anno agli uffici competenti della Giunta regionale. (19)

Lettera aggiunta con l.r. 29 marzo 2023, n, 16, art. 2, comma 3.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3, lettera a) (12)

Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2021, n. 26, art. 2.

.
4 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi strutturali ai sensi del comma 3, lettera b), entro i termini individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 e recepiti nei PAC, o non ottemperino alla programmazione dei controlli e alla redazione e invio del rapporto di monitoraggio di cui al comma 3, lettera b bis), numeri 1) e 2), (20)

Parole inserite con l.r. 29 marzo 2023, n, 16, art. 2, comma 4.

il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro i successivi sette giorni, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale adotta, con proprio decreto, i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti. (13)

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2021, n. 26, art. 2.

5. Il PRQA è adeguato alle misure adottate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. L’efficacia di tale deliberazione termina con l’adeguamento del piano regionale alle misure stesse. (21)

Comma così sostituito con l.r. 29 marzo 2023, n, 16, art. 2, comma 5.


Note del Redattore:

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Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26 , art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2021, n. 26, art. 1.

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Punto sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 1 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2021, n. 26 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Punto inserito con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 1 , comma 1.

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. Punto inserito con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 1 , comma 3.

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Parole inserite con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 2 , comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 2 , comma 3.

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Parole inserite con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 2 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 29 marzo 2023, n, 16 , art. 2 , comma 5.

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Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 20 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.