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Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72

Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 9 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3 , comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Considerato quanto segue:


1. L'intero territorio regionale è stato colpito, nei giorni dal 15 al 17 novembre 2019, da intensi ed eccezionali fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in prolungate e forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e sulla viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private;


2. Tali eccezionali fenomeni, in particolare, hanno dato vita ad una devastante tromba d'aria nel territorio del Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, il giorno 17 novembre 2019, causando ingenti danni alle abitazioni, con un gran numero di edifici scoperchiati e di tetti distrutti, nonché alle attività economiche e produttive del territorio interessato;


3. In conseguenza degli eventi sopracitati, il Presidente della Giunta regionale, con decreto 18 novembre 2019, n. 166, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l. r. 67/2003 per tutto il territorio regionale e ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri il riconoscimento del rilievo nazionale dell’evento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24 d. lgs. n. 1/2018 .


4. La Giunta regionale, con deliberazione del 25 novembre 2019, n. 1457, ha individuato, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n 24/R, i comuni interessati dalla dichiarazione di emergenza regionale, tra cui risulta anche il Comune di Orbetello;


5. Nelle more del riconoscimento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si rende necessario porre in essere un intervento legislativo urgente che disponga uno stanziamento finanziario, a seguito di apposita attività di ricognizione dei fabbisogni in via anticipata per la quantificazione dei danni occorsi, per l’erogazione di un contributo sia in favore dei soggetti privati (persone fisiche) sia in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, del Comune di Orbetello, gravemente danneggiati dall'evento in questione, al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività.


6. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni.


Approva la presente legge

Art. 1
Intervento finanziario regionale
1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza conseguente agli eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio del Comune di Orbetello il giorno 17 novembre 2019, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 2.000.000,00, interviene con un contributo finanziario sia in favore dei soggetti privati persone fisiche sia in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, danneggiate del territorio interessato, al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività .
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva:
a) le modalità di determinazione, assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui alla presente legge, in analogia con le disposizioni nazionali in materia, nonché la relativa modulistica;
b) le modalità per l'attività di ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 4.
3. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 ("Codice di protezione civile"), trovano applicazione le disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge possono essere trasferite sulla contabilità speciale aperta a seguito della nomina del Commissario Delegato da parte del Dipartimento di Protezione Civile.
Art. 2
Contributo a favore dei soggetti privati
1. Il contributo di cui all’articolo 1, in favore dei soggetti privati, è previsto fino all’importo massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2019 ed è finalizzato al ripristino degli immobili destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa e delle relative pertinenze danneggiati dall'evento, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25, comma 2, lettera e), d. lgs. 1/2018 .
2. Il contributo di cui al comma 1:
a) è concesso nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati dalla deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2;
b) è riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative;
c) è subordinato a successiva valutazione tecnica redatta da tecnico comunale o da professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio.
Art. 3
Contributo a favore delle attività economiche e produttive
1. Il contributo di cui all’articolo 1, in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, è finalizzato ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25, comma 2, lettera c) del d. lgs. 1/2018 .
2. Il contributo di cui al comma 1 è previsto fino all'importo massimo complessivo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, così suddiviso:
a) fino all’importo massimo di euro 400.000,00 in favore delle attività economiche e produttive agricole;
b) fino all’importo massimo di euro 100.000,00 in favore delle attività economiche e produttive extra-agricole.
2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. (1)

Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 36.

Art. 4
Ricognizione dei fabbisogni finanziari
1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Comune di Orbetello provvede, in via anticipata ed ai sensi del Sito esternod. lgs. 1/2018 , alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, del territorio interessato dall’evento.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte per l’importo di euro 1.500.000,00 con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e per l’importo di euro 500.000,00 con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.