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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

CAPO II
Ridefinizione dei rapporti con le province e la Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015
Art. 4
Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1994
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla
legge regionale 25 novembre 2019, n. 70
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla
l.r. 3/1994
e alla
l.r. 22/2015
);
”.
Art. 5
Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994
4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla
l.r. 70/2019
;
Art. 6
Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994
1. Al comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 le parole: “
La Regione coordina
” sono sostituite dalle seguenti: “
La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano
”.
Art. 7
Convenzioni. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. Le convenzioni sono stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.
”.
Art. 8
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/2015
1. Al comma 6 dell’articolo 1 della l.r 22/2015 le parole: “
, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
e della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 70
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla
l.r. 3/1994
e alla
l.r. 22/2015
).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.