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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

CAPO I
Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane
Art. 1
Funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015
1. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
2. In materia di caccia e pesca nelle acque interne, oltre alle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono anche le seguenti funzioni:
a) coordinamento dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );
b) coordinamento dell’attività delle guardie volontarie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 e delle guardie ittiche volontarie di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria ai sensi dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 775 (Testo unico della legge di pubblica sicurezza) e dell'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia;
e) partecipazione alle sessioni di esame per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria;
f) attività di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. 7/2005 .
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), la Regione sostiene l'attività della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con un contributo annuale, ripartito sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una parte fissa, non superiore al 45 per cento, calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze;
b) una parte variabile, non superiore al 30 per cento, commisurata all’intensità di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2;
c) una parte, non inferiore al 25 per cento, con finalità perequative e per il potenziamento dei corpi.
4. La Giunta regionale approva annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, nonché, all’occorrenza, eventuali indirizzi specifici. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.
5. Il mancato rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 comporta, previo contradditorio con l’ente interessato supportato dall’Unione delle province della Toscana(UPI TOSCANA), la decurtazione della corresponsione del finanziamento di cui al comma 3 per il periodo e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 4.
Art. 2
Informatizzazione delle procedure per il controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994
1. Al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 :
a) l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) predispone una procedura informatizzata sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), per l’autorizzazione degli interventi di controllo;
b) la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze, tramite un sistema unico informatizzato di attivazione degli interventi di controllo autorizzati dalla Regione assicurano che gli interventi siano eseguiti entro il termine definito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre trentasei ore dalla richiesta di attivazione e nel rispetto delle procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. Fino al 31 marzo 2020 il termine per l’esecuzione degli interventi è fissato in quarantotto ore.
2. La Regione contribuisce allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b), con un contributo annuo ripartito con deliberazione della Giunta regionale sulla base di un criterio finalizzato al rafforzamento degli organici dei corpi di polizia delle province e della Città metropolitana di Firenze, tenendo conto delle richieste di fabbisogno di personale proposte da UPI TOSCANA d’intesa con gli enti. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.
3. La mancata attuazione degli interventi di controllo da parte della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nel termine previsto dal comma 1, lettera b), comporta, previo contradditorio con l’ente interessato supportato da UPI TOSCANA, l’applicazione di decurtazioni del contributo di cui al comma 2, sulla base di criteri individuati con la delibera di cui al comma 2.
Art. 3
Contenimento degli ungulati in ambito urbano
1. Il sindaco del comune, in presenza di ungulati in ambito urbano che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, richiede alla Regione l’attivazione di interventi di contenimento, indicando l’area, costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe, in cui viene richiesto l’intervento, i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottati.
2. Ai fini della presente legge, per ambito urbano si intende il centro abitato, come individuato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché i nuclei e gli insediamenti sparsi e discontinui e le relative aree di pertinenza.
3. La struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica. A tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all’autorità competente l’emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l’incolumità pubblica nell’attuazione degli interventi. (1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

4. In ambito urbano gli interventi di cui al comma 3 sono attuati prioritariamente tramite la cattura.
5. Gli interventi sono attuati dalla polizia provinciale e dalla polizia della Città metropolitana di Firenze anche con i mezzi di cui all’articolo 31 della l.r. 3/1994 e scegliendo tra i metodi di prelievo previsti dagli articoli 67 e 73 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ”).
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficienza alimentare.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.