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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

Art. 9
Disposizioni transitorie in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, la struttura regionale competente procede all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
"Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e della
legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
“Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla
l.r. 3/1994
”). Le autorizzazioni sono rilasciate previo rispetto del limite di cui al comma 6 dell'articolo 6.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.