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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 27 novembre 2019

Art. 3
Contenimento degli ungulati in ambito urbano
1. Il sindaco del comune, in presenza di ungulati in ambito urbano che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, richiede alla Regione l’attivazione di interventi di contenimento, indicando l’area, costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe, in cui viene richiesto l’intervento, i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottati.
2. Ai fini della presente legge, per ambito urbano si intende il centro abitato, come individuato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché i nuclei e gli insediamenti sparsi e discontinui e le relative aree di pertinenza.
3. La struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica. A tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all’autorità competente l’emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l’incolumità pubblica nell’attuazione degli interventi. (1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

4. In ambito urbano gli interventi di cui al comma 3 sono attuati prioritariamente tramite la cattura.
5. Gli interventi sono attuati dalla polizia provinciale e dalla polizia della Città metropolitana di Firenze anche con i mezzi di cui all’articolo 31 della l.r. 3/1994 e scegliendo tra i metodi di prelievo previsti dagli articoli 67 e 73 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ”).
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficienza alimentare.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 6 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità in riferimento all’art. 3, comma 3 della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.