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Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 25 novembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività “SCIA”, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 giugno 2019, n. 55 ;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo);


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 luglio 2019;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di raggiungere l'obiettivo del completamento della pianificazione di area vasta è necessario prevedere che i comuni possano redigere il piano operativo intercomunale, oltre al piano strutturale intercomunale, già disciplinato dalla l.r. 65/2014 e stabilire che il termine di conclusione del procedimento di formazione di tali piani sia di quattro anni;


2. È necessario semplificare i procedimenti per l’approvazione dei piani attuativi di minime dimensioni, o che non comportino consumo di nuovo suolo, prevedendo che le attività di partecipazione previste dalla l.r. 65/2014 , in tali casi, siano svolte solo qualora l’amministrazione comunale competente lo ritenga necessario;


3. In relazione al sistema degli atti della pianificazione dei porti, si rende necessario adeguare la normativa regionale alle modifiche introdotte alla Sito esternol. 84/1994 dal Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione dell'Sito esternoarticolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 );


4. Ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 82/2005 , è necessario che le regioni e gli enti locali implementino l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese;


5. È necessario promuovere sul territorio regionale azioni dirette a realizzare la condivisione di tutte le banche dati territoriali, al fine di consentirne l’utilizzo da parte dei diversi soggetti istituzionali interessati;


6. È necessario implementare e consolidare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale sull’amministrazione digitale, anche con riferimento ai procedimenti di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;


7. La disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso prevista dalla l.r. 65/2014 viene migliorata ed allineata alle disposizioni della normativa statale, in particolare al Sito esternod.p.r. 380/2001 e al Sito esternod.lgs. 222/2016 , al fine di chiarire, in particolare, che i mutamenti di destinazione d’uso, urbanisticamente rilevanti, eseguiti in assenza di opere edilizie, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);


8. È opportuno prevedere la SCIA in sanatoria, nei casi ammessi dalla normativa statale;


9.È necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 65/2014 per adeguarle alle nuove disposizioni in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'intesa fra Governo, regioni e comuni, sottoscritta in data 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268;


10. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle nuove disposizioni in materia di sismica contenute nel Sito esternod.l. 32/2019 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol. 55/2019 , e in particolare all’articolo 3;


11. Nelle more dell’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario consentire ai comuni di approvare varianti agli strumenti urbanistici scaduti per la realizzazione di interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio in contesti produttivi esistenti nonché inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; è altresì opportuno prevedere una proroga al 30 giugno 2020 del termine previsto all’articolo 222 della l.r. 65/2014 ;


12. È altresì opportuno intervenire sulla l.r. 64/2009 al fine di introdurre una procedura semplificata per i manufatti che presentano un’altezza non superiore a 3,5 metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi;


13. È altresì opportuno intervenire sulla l.r. 5/2010 al fine di introdurre alcune disposizioni inerenti al recupero abitativo dei sottotetti. In particolare, si ritiene opportuno, qualora consentito dagli strumenti urbanistici, permettere il conseguimento della destinazione d’uso residenziale contestualmente alla realizzazione degli interventi diretti al recupero dei sottotetti che in tal caso, ed in relazione alla diversa casistica, sono soggetti a permesso di costruire o a SCIA;


14. È opportuno disporre che, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il recupero volumetrico per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. 5/2010 (27 febbraio 2010), sia consentito anche tramite la realizzazione di nuovi solai o l’abbassamento dei solai esistenti;


15. Appare opportuno modificare la l.r. 35/2015 al fine di semplificare e chiarire le procedure per l’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale al piano regionale cave;


16. A seguito della sottoscrizione dell'atto di condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali in data 24 settembre 2019, è necessario modificare l’articolo 58 bis della l.r. 35/2015 al fine di estendere il periodo transitorio per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane sino all'approvazione degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;


17. Al fine di eliminare dubbi interpretativi relativamente all'allegato 5 (Schede bacini estrattivi Alpi Apuane) del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, si ritiene opportuno chiarire le competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive modificando la l.r. 65/2014 ;

18.In considerazione della scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della l.r. 65/2014 , prevista per il 27 novembre 2019, è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione del comma 5 del nuovo art. 170 bis della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente all’introduzione dei commi 4 e comma 5 dell’art. 174 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Di seguito articolo abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.