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Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020)


Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 1° marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché alla chiusura della viabilità della SS64 “Porrettana”);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno che i soggetti titolari di concessioni possano regolarizzare in forma agevolata l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta ed in corso di accertamento con riferimento agli anni d’imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 31 marzo 2020, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento;


2. È opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall’esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2018 entro la data di entrata in vigore della presente legge, si considerino regolarmente eseguiti;


3. È necessario modificare una prescrizione della l.r. 65/2010 ormai superata alla luce dei cambiamenti intervenuti nella legislazione nazionale in materia di contabilità pubblica, e definire le modalità di presentazione delle variazioni di budget degli enti dipendenti, mediante una delibera di Giunta regionale che faccia riferimento agli indirizzi agli stessi enti definiti annualmente nel DEFR o nella Nota di aggiornamento al DEFR;


4. Appare utile sostenere il processo di sviluppo delle unioni di comuni, rimuovendo i limiti di accesso ai contributi stabiliti dall’articolo 90 della l.r. 68/2011 per le unioni costituite da soli comuni con più di 10.000 abitanti, compresi i casi di superamento dei 10.000 abitanti per effetto di fusione, e uniformando in tal modo la disciplina;


5. Alla luce della nuova configurazione di un possibile intervento regionale nella gestione delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, è necessario eliminare i riferimenti normativi che, nella l.r. 23/2012 , prevedevano un coinvolgimento dell'Autorità portuale regionale;


6. Al fine di liberare risorse non spendibili sull'annualità 2019 e poterle utilizzare su altre politiche, è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;


7. Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà finanziarie della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, relative alle effettive disponibilità dei flussi delle risorse pubbliche erogate, è opportuno procrastinare la richiesta di restituzione dell’anticipazione di euro 300.000,00 per l’annualità 2019 alla successiva annualità 2020;


8. La l.r. 73/2018 ha disciplinato il cofinanziamento della Regione, per un importo di euro 2.500.000,00, alla realizzazione di un dissalatore, opera di interesse strategico regionale, che trova riscontro nell'ambito degli strumenti di programmazione statali e regionali. L'intervento può essere realizzato per il primo stralcio del primo lotto con la combinazione di fondi statali, regionali e da tariffa, quindi al netto della contribuzione degli enti locali del territorio di riferimento, per cui è opportuno modificare la disposizione prevedendo per questi ultimi la possibilità di un'adesione in un momento successivo;


9. Con l’articolo 21 della l.r. 73/2018 la Regione Toscana è intervenuta per agevolare gli enti locali nella destinazione per uso sociale dei beni confiscati allo scopo di prevenire situazioni di degrado e inutilizzo dei beni stessi, stanziando nel bilancio 2019 un fondo di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di contributi straordinari agli enti locali interessati. È opportuno prevedere la possibilità di destinare eventuali economie sullo stanziamento di cui sopra al finanziamento di interventi di adeguamento e ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata che siano realizzati dall’Azienda Agricola Suvignano s.r.l., confiscata alla mafia ed assegnata ad Ente Terre Regionali Toscane;


10. È opportuna una modifica alla l.r. 13/2019 , volta ad assicurare un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive di cui agli articoli 1 e 1 bis, danneggiate dalla chiusura della viabilità E45, in corrispondenza del viadotto “Puleto” nonché dalla chiusura della viabilità della SS64 (Porrettana), che disponga il differimento al 30 settembre 2019 del termine per la determinazione del contributo sulla base del decremento del fatturato subìto, allineando quest’ultimo a quello di cui all’articolo 1 bis, comma 2, della stessa legge riguardante la chiusura della SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia;


11. Con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 965 è stato approvato lo schema di “Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Comune di Viareggio per l’individuazione di priorità di rilancio e sviluppo del territorio della città di Viareggio” e la Regione Toscana si è impegnata ad attivare un percorso di collaborazione istituzionale con il Comune di Viareggio, anche in relazione ad una eventuale partecipazione societaria, ai sensi della l.r. 20/2008 e nel rispetto di quanto disposto dal Sito esternod.lgs 175/2016 , che persegua l’interesse pubblico nell’esercizio di una pubblica funzione di gestione dei porti, ivi compresi gli interventi di dragaggio;


12. Per alleggerire il traffico da possibili ulteriori congestionamenti causati dall’incolonnamento di mezzi pesanti, la Regione Toscana ha individuato le autostrade A11 e A12 quale percorso alternativo per permettere una auspicabile volontaria deviazione dei mezzi pesanti che usualmente percorrono la FI-PI-LI e come il più idoneo a sopperire alle esigenze di mobilità di tali mezzi;


13. È opportuno estendere le agevolazioni già riconosciute in via sperimentale nei confronti dei mezzi pesanti che percorrono l’intera tratta dell’A11 compresa tra i vari caselli di entrata dell’area fiorentina fino al casello di uscita di Pisa nord e la tratta dell’A12 da Pisa nord a Livorno, consistenti nella riduzione del pedaggio previsto sulle citate tratte autostradali;


14. In relazione all'avvio da parte di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come previsto dall'articolo 4 dell'accordo stipulato il 23 maggio 2019 da Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a., della fase di studio di fattibilità per la realizzazione della linea Collesalvetti-Vada e della linea Pisa-Firenze tramite by pass di Pisa, si ritiene opportuno destinare uno stanziamento di bilancio al finanziamento della progettazione di tale opera;


15. È opportuno prevedere che la Provincia di Siena possa utilizzare, fino a un massimo di 2.500.000,00 di euro, già trasferiti ed in cassa alla Provincia stessa, non spesi in relazione a precedenti accordi, per interventi sulle proprie strade provinciali;


16. A seguito del completamento della strada tangenziale che collega Quarrata al casello autostradale di Prato ovest, è cresciuto considerevolmente l'afflusso di veicoli pesanti che giungono su via Firenze e che, per raggiungere la zone produttive, si immettono nella viabilità del centro di Quarrata. È opportuno pertanto realizzare un nuovo tratto stradale che colleghi via Firenze con via Piero della Francesca;


17. Nell’ambito della realizzazione del Parco tematico policentrico “Collodi-Pinocchio” di cui all'accordo di programma del 7 maggio 2001, era stato stabilito che fossero realizzate le relative infrastrutture, fra le quali la variante alla SP 12 delle Cartiere. In considerazione del crescente traffico che interessa la suddetta strada è necessario procedere rapidamente a definire un nuovo studio di fattibilità della variante;


18. È opportuna la compartecipazione della Regione a un intervento, dal costo complessivo di circa 300.000,00 euro, per garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la SR 70 e la riserva naturale nazionale di Vallombrosa;


19. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Massarosa per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale finalizzati allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, del Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019;


20. In data 10 giugno 2019 è stata avviata da Fidi Toscana S.p.A., società controllata dalla Regione Toscana, la procedura ex articolo 2437 quater del Codice civile, con pubblicazione presso il registro delle imprese dell’offerta in opzione ai soci delle azioni di pertinenza dei soci, in particolare comuni, unioni di comuni e province, che hanno comunicato formalmente la loro intenzione di cessare il rapporto sociale. Preso atto che alla scadenza stabilita per legge i soci non hanno esercitato il proprio diritto di opzione, si rende necessario un intervento normativo da parte del socio Regione per stabilire le condizioni, al verificarsi delle quali, potrà procedere all’acquisizione delle azioni inoptate nell’ambito della successiva fase di offerta a terzi di cui all’articolo 2437 quater, comma 4, del Codice civile. L’eventuale acquisto comporta l’incremento della partecipazione societaria della Regione Toscana in una società di cui detiene la maggioranza del capitale, fattispecie per cui si applica l’articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008 , previa approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento;


21. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l’edificazione dell’immobile di proprietà del comune stesso che dovrà ospitare la nuova sede del centro di ricerca del Consorzio RE-CORD, ente misto pubblico-privato no profit di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalternanti;


22. A fronte di una situazione di tensione finanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana, la quale necessita di apporto di liquidità da parte dei soci, è opportuno un intervento da parte del socio Regione commisurato alla quota di partecipazione;


23. È opportuno, alla luce del ruolo assunto dalla Regione in materia di ricerca e sviluppo, erogare un finanziamento straordinario per la realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, istituto pubblico di istruzione universitaria che, oltre ad essere polo di riconosciuta eccellenza, “ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”, finalizzato a creare le condizioni e ad assicurare servizi di supporto per la nascita di start up innovative, sedi e occasioni di ricerca a fini produttivi o anche solo brevettuali;


24. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, riconosce alla Collezione “Oro di Autore”, attualmente di proprietà di Arezzo fiere e congressi s.r.l., un eccezionale valore artistico essendo composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti stilisti e già utilizzata per promuovere anche all'estero l’eccellenza delle lavorazioni orafe aretine, e a tal fine acquisisce la proprietà della Collezione al patrimonio regionale per trasformare l’attuale Casa dell’oro da centro espositivo a museo;


25. È opportuno concedere un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’anno 2019, per gli interventi ultimativi di recupero e restauro della Chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio situata nel Comune di Cortona;


26. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, finalizzato all’acquisto della Rocca di Ripafratta per il suo recupero e valorizzazione;


27. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore dell'Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze per i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del teatro;


28. È necessario un intervento finanziario della Regione in favore della Fondazione festival pucciniano a parziale copertura della spesa per la costruzione del teatro all’aperto di Torre del Lago Puccini;


29. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2019 di detto carnevale;


30. Per l’ultimazione del masterplan per la delocalizzazione degli edifici situati in zona a rischio idraulico nel Comune di Aulla, progettato a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011, è necessario realizzare la palestra per la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, al fine completare il plesso scolastico con gli impianti e i servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;


31. In considerazione dell’impossibilità di utilizzare le risorse accantonate nel bilancio comunale annualità 2018, destinate al pagamento del saldo all’impresa esecutrice dei lavori, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale, intervenuta a seguito dell’entrata in vigore dell’Sito esternoarticolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montignoso un finanziamento straordinario per il pagamento del saldo di cui sopra;


32. È opportuno sostenere parte dei costi a carico del Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria in località Ghivizzano, al fine di garantire al plesso scolastico gli impianti e servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;


33. A seguito della chiusura dell’edificio che ospitava la scuola primaria “F. Mochi”, del Comune di Montevarchi, disposta con ordinanza sindacale 18 maggio 2018, n. 170 per criticità strutturali, gli alunni sono ospitati in una struttura privata concessa in comodato gratuito. Al fine di accelerare la realizzazione del nuovo edificio scolastico si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montevarchi un finanziamento straordinario per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in località Levanella;


34. Alla luce della positiva applicazione delle disposizioni riguardanti la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e venatorie riscontrata nel triennio di vigenza della l.r. 10/2016 , è opportuno permettere in via ordinaria ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento in tali attività.


35. La Regione Toscana riconosce all’intero complesso del patrimonio fotografico della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A un carattere di unicità, per rarità e pregio, nell’ambito della cultura e della storia del nostro Paese, nonché un eccezionale valore di testimonianza storica di un’attività produttiva, oltre che culturale, radicata in Toscana e unica nel panorama nazionale ed internazionale della fotografia. L’archivio Alinari e la Stamperia d’arte sono stati dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all’archivio Alinari, e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla Stamperia d’arte: la Regione intende garantire in modo unitario la custodia e la corretta conservazione del patrimonio documentario e strumentale di proprietà della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, al fine di assicurare il mantenimento e l’integrità del vincolo archivistico fra la parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l’attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali;


36. L'efficacia delle misure di cui agli articoli 11, 18, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42 è subordinata all'osservanza delle normative europee sugli aiuti di Stato;


37. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 44 .

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 . Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Nota soppressa

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10.

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16. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art.8.

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17. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 9.

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18. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10

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19. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 11 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 , art. 12, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.