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Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019

CAPO IV
Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio fotografico della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A
Art. 55
Oggetto
1. La Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo e alla valorizzazione dei beni culturali, nel rispetto dei principi del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) nonché al fine di potenziare l’offerta museale toscana ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo i requisiti di cui all’articolo 20 della legge medesima, è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale il patrimonio fotografico di proprietà della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, unitamente agli strumenti cartacei e digitali di corredo esistenti.
2. Ai fini della presente legge per patrimonio fotografico, di seguito denominato “patrimonio Alinari”, si intende l'insieme dei seguenti cespiti:
a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l’archivio cartaceo;
b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d’arte;
c) archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio;
d) i marchi;
e) i diritti d’uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.
3. Per l'acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 12.200.000,00, comprensivi di IVA, secondo la seguente ripartizione:
- euro 1.220.000,000 per il 2019;
- euro 4.880.000,000 per il 2020;
- euro 6.100.000,000 per il 2021;
cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
4. Per l’acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere c), d), e), è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.440.000,00, comprensivi di IVA, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 56
Modalità operative
1. Il patrimonio di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), viene acquisito al patrimonio regionale con la sottoscrizione del relativo contratto di acquisto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti Sito esternodel Sito esternod.lgs. 42/2004 .
2. Al momento dell'acquisizione della piena efficacia del contratto di compravendita e della contestuale sottoscrizione del verbale di consegna sarà pagato un acconto pari ad euro 1.220.000,00. Il pagamento della parte rimanente del prezzo mediante liquidazione delle risorse individuate dall’articolo 55, comma 2, è condizionato all’esito positivo della verifica dell’integrità materiale del patrimonio acquisito, ed avverrà per successivi ulteriori acconti fino al saldo finale.
3. Per il finanziamento degli oneri inerenti alla verifica di integrità materiale di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.
4. Il patrimonio di cui all'articolo 55, comma 2, lettere c), d), e), è acquisito previa valutazione di congruità economica.
5. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla valutazione di congruità economica di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’annualità 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 57
Sedi
1. La Giunta regionale individua, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche, le sedi di conservazione ed esposizione del patrimonio Alinari, nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza di cui all’articolo 20 della l.r. 21/2010 .
2. La Giunta regionale provvede al trasferimento del patrimonio Alinari a seguito dell’individuazione delle sedi di cui al comma 1, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche.
3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal trasferimento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 58
Piano strategico di sviluppo culturale
1. La Giunta regionale individua le strategie di valorizzazione del patrimonio Alinari, in coerenza con i principi del Sito esternod.lgs. 42/2004 anche attraverso gli opportuni accordi con lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali interessati, ed approva un piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari ai sensi dell’Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 42/2004 .
2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla realizzazione del piano strategico di sviluppo culturale è autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 59
Forme di gestione
1. La Giunta regionale provvede alla gestione del patrimonio Alinari nonché alla correlata gestione dei diritti di riproduzione delle immagini e dei marchi, nelle forme previste dal Sito esternod.lgs. 42/2004 e secondo le strategie e le modalità operative definite nel piano strategico di sviluppo culturale di cui all’articolo 58 (8)

Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

.
2. In attuazione del piano strategico di sviluppo culturale la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un soggetto giuridico per la gestione del patrimonio Alinari, in coerenza con l’articolo 14, comma 3, della l.r. 21/2010 e nel rispetto dell’iter previsto dalla l.r. 20/2008 .
Art. 60
Regime transitorio
1. Nelle more dell’acquisizione del patrimonio Alinari con le modalità di cui all'articolo 56, comma 1, e del relativo trasferimento di cui all’articolo 57, la Giunta regionale subentra nel pagamento degli oneri per l’utilizzazione degli spazi di collocazione e per le connesse coperture assicurative per la custodia del patrimonio medesimo già in essere.
2. Nelle more della individuazione delle forme di gestione del patrimonio Alinari di cui all’articolo 59 la Giunta regionale può esercitare in via indiretta la gestione dei diritti di riproduzione delle immagini, nonché dei marchi, anche mediante contratto di concessione alla società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, in forma non esclusiva.
3. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 secondo la seguente ripartizione:
- euro 50.000,00 per il 2019;
- euro 150.000,00 per il 2020;
cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 44 .

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 . Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Nota soppressa

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10.

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16. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art.8.

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17. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 9.

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18. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10

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19. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 11 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 , art. 12, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.