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Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019

CAPO II
Disposizioni finanziarie
Art. 5
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 65/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è sostituito dal seguente:
4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
Art. 6
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Il comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è abrogato.
Art. 7
Gestione diretta delle aree demaniali portuali da parte dell'Autorità portuale regionale. Modifiche agli articoli 3, 6, 9, 13, 17 e 19 della l.r. 23/2012
1. La lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è abrogata.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 , le parole: “
e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali
” sono soppresse.
7. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2012 , le parole: “
per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché
” sono soppresse.
8. Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 , le parole: “
dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e
” sono soppresse.
Art. 8
Interventi sul porto di Piombino. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 82/2015
1. L'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è sostituito dal seguente:
Art. 19 Interventi sul porto di Piombino
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino attraverso l’erogazione all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.895.0000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
”.
Art. 9
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Abrogazione dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015
Art. 10
Aree demaniali portuali. Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 40/2017
1. L'articolo 26 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) è abrogato.
Art. 11
Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2017
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione per anno:
a) euro 350.000,00 per l'anno 2020;
b) euro 350.000,00 per l'anno 2021.
”.
2. Al comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 77/2017 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
Art. 12
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
b) per l’importo massimo di euro 3.500.000,00, di cui euro 330.000,00 per l’anno 2019 ed euro 3.170.000,00 per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.
”.
Art. 13
Rimborso del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso a favore della Fondazione Orchestra regionale Toscana. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2018
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) è sostituito dal seguente:
1. La Fondazione Orchestra regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell’anticipazione della somma complessiva di euro 1.656.000,00, percepita nell’anno 2015 ai sensi dell’
articolo 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
(Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo un piano di rateizzazione a proiezione triennale articolato in ratei di euro 300.000,00 per l’anno 2018 e di euro 1.356.000,00 per l’annualità 2020.
Art. 14
Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020) le parole: “
Euro 750.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 1.100.000,00, di cui 750.000,00 per l'anno 2018 e euro 350.000,00 per l'anno 2019
.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 68/2018 è aggiunto il seguente:
1 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti:
a) per l'anno 2018, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
b) per l'anno 2019, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
”.
Art. 15
Dissalatore dell'Elba. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) le parole: “
, i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e
Rio,
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 73/2018 è inserito il seguente:
1 bis. All'accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba possono aderire anche i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio.
”.
Art. 16
Contributi per la determinazione del battente. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2018
1. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 702.000,00 per l’anno 2019 e di euro 78.000,00 per l’anno 2020, a valere sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.
”.
Art. 17
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 le parole: “
di euro 712.000,00 per l’anno 2019, di euro 235.000,00 per l’anno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 367.847,00 per l'anno 2019, di euro 425.000,00 per l'anno 2020
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2008 le parole: “
complessivi euro 1.257.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
complessivi euro 1.102.847,00
”.
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
a) euro 367.847,00 per l'anno 2019;
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
b) euro 425.000,00 per l'anno 2020;
”.
Art. 18
Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 73/2018 , la parola: “
5.700.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.200.000,00
”.
Art. 19
Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 73/2018 le parole: “
100.000,00 per l'anno 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
170.000,00 per l'anno 2020
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 73/2018 le parole: “
100.000,00 per l'anno 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
170.000,00
” e le parole: “
annualità 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2020
”.
Art. 20
Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 73/2018
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 73/2018 è inserito il seguente:
2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda Agricola Suvignano S.r.l., confiscata alla
mafia, ed assegnata a Ente Terre Regionali Toscane.
”.
Art. 21
Garanzia Toscana. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 73/2018
1. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 la parola: “
35.500.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
30.500.000,00
” e le parole: “
ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020
” e le parole: “
e 2020
” sono soppresse.
2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 le parole: “
500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
6.000.000,00 per l'anno 2019
” e le parole: “
e 2020
” sono soppresse.
3. Al comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 le parole: “
1.000.000,00 per ciascuno degli anni
2019 e 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2020
”.
Art. 22
Contributi straordinari al Comune di Volterra per l’avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell’anfiteatro romano. Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 73/2018
Art. 23
Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2019
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto “
Puleto
” nonché alla chiusura della viabilità della SS64 “Porrettana”), le parole: “
15 aprile 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 settembre 2019
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 13/2019 è aggiunto il seguente:
6 bis. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 13 novembre 2019, n. 65
, riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione.
”.
Art. 24
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2019
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2019 è sostituito dal seguente:
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 1 bis, è autorizzata la spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
”.
Art. 25
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole: “
per l’anno 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2020
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 le parole: “
per l’anno 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2020
” e le parole: “
annualità 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2020
”.
Art. 26
Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 19/2019
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 19/2019 le parole: “
Missione 13 “Tutela della salute
”” sono sostituite dalle seguenti: “
Missione 50 “Debito pubblico
”” e le parole: “
Programma 07
Ulteriori spese in materia sanitaria
”” sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
””.
2. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 19/2019 le parole: “
Missione 13 “Tutela della salute
”” sono sostituite dalle seguenti: “
Missione 50 “Debito pubblico
”” e le parole: “
Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria
”” sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
””.
Art. 27
Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 19/2019
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2019 è aggiunto il seguente periodo:
È escluso dall'adeguamento quanto disciplinato dall'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 03 aprile 2006, n. 12
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale)
”.
Art. 28
Misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi del 27 e 28 luglio 2019
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, hanno colpito le province di Grosseto e Lucca e la Città Metropolitana di Firenze.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione delle misure economiche di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali approvate per il medesimo evento.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00, di cui euro 1.290.000,00 per l'anno 2019 ed euro 210.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019- 2020, annualità 2019 e 2020.”.
Art. 29
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme
1. Per la progettazione della Viabilità Nord di Pisa, tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano Terme contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l’anno 2023 (23)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 11.

(11)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 26.

, previa stipula di un accordo in cui sono, fra l'altro, disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 (24)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 11.

. (11bis)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 26. Vedi Avviso di rettifica su B.U. 29 gennaio 2021, n. 5.

Art. 30
Aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative
1. La Regione Toscana svolge in collaborazione con il Comune di Viareggio le funzioni di gestione diretta delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Toscana opera, nel rispetto di quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), anche attraverso la partecipazione a società ai sensi della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) previa valutazione, con successivo atto secondo le procedure della medesima l.r. 20/2008 :
a) della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale;
b) delle modalità e della sostenibilità della partecipazione medesima.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 31
Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12 (1)

Parole soppresse con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 42.

1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) negli anni 2019 e 2020, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 180.000,00 (2)

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 42.

nell'anno 2020, comprensivo delle attività sperimentali, previo ottenimento del nulla osta del Ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.
2. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 180.000,00 (2)

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 42.

per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 (3)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 42.

, annualità 2020.
Art. 32
Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa
1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento ferroviario fra l’Interporto A. Vespucci, la linea Collesalvetti-Vada e la linea Pisa-Firenze, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a Rete ferroviaria italiana (RFI) contributi straordinari fino ad un massimo di euro 2.500.000,00 per l’anno 2024 (25)

Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 12; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

(12)

Nota soppressa

, previa stipula di uno specifico accordo.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l’anno 2024 (26)

Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 12; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 (26)

Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 12; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

. (13)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 27.

Art. 33
Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11
1. Al fine di garantire la percorribilità da parte di mezzi pesanti su tracciati di viabilità provinciale nei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera alternativi alla SGC FI-PI-LI, e per il collegamento fra l'Autostrada A11 e la medesima strada regionale, in relazione con lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pisa contributi straordinari fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2019 e 500.000,00 per per il biennio 2021 – 2022 (14)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 28.

(4)

Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 43.

, previa stipula di un accordo con gli enti interessati.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 250.000,00, per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2021 e di euro 50.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022. (15)

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 28ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 10.

(5)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 43.

Art. 34
Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia
1. Con riferimento alla variante alla Strada statale 2,Via Cassia, in località Monteroni – Monsindoli, a seguito della consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena all’ANAS per il completamento dei lavori, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese, potranno essere utilizzate, fino ad un importo massimo di euro 2.500.000,00, dalla medesima Provincia per la realizzazione di interventi sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia, previa stipula di un accordo che individui gli interventi da effettuare, su proposta della Provincia, e detti il relativo cronoprogramma.
2. Le risorse regionali non liquidate dalla Provincia di Siena entro cinque anni dalla stipula dell'accordo di cui al comma 1 sono comunque restituite alla Regione Toscana.
2 bis. Con riferimento alla consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena all’ANAS per il completamento dei lavori di cui al comma 1, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese potranno essere utilizzate dalla medesima Provincia, fino ad un importo massimo di euro 1.600.000,00, per la realizzazione di interventi di ripristino e manutenzione straordinaria sulla strada regionale n. 429, nel tratto di competenza della Provincia di Siena ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), previa deliberazione della Giunta Regionale che individui le modalità di utilizzo correlate alle tratte stradali su cui intervenire, su proposta tecnico operativa della Provincia, comprensiva di relativo cronoprogramma. (30)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 17.

2 ter. Le risorse regionali non utilizzate dalla Provincia di Siena, ovvero non spese per lavori entro tre anni dalla data della delibera di cui al comma 2 bis, sono comunque restituite alla Regione Toscana. (30)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 17.

Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Quarrata per interventi sulla viabilità locale
1. Per la realizzazione della viabilità comunale in Comune di Quarrata, di raccordo fra via Firenze (SP 44) e la via Piero della Francesca, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Quarrata, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021.
Art. 36
Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia
1. Per la redazione delle analisi di tracciato preliminari ed il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo con la Provincia di Pistoia che disciplini, fra l'altro, le modalità di erogazione e rendicontazione, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020 e di euro 20.000,00 per l'anno 2023 (27)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 13.

(21)

Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 11.

.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 120.000,00, si fa fronte:
a) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020;
b) per l'anno 2023 (28)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 13.

, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 (28)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 13.

. (22)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 11.

Art. 37
Contributo straordinario per la viabilità di collegamento fra la SR 70 e Vallombrosa
1. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di Saltino in Comune di Reggello, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2021.
Art. 38
Contributo straordinario al Comune di Massarosa
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Massarosa un contributo straordinario pari ad euro 80.000,00 per l'anno 2019, per i lavori di manutenzione straordinaria necessaria per la messa in sicurezza della viabilità interessata dal passaggio dei partecipanti al Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019, tenutosi nel territorio del Comune medesimo, nelle seguenti strade:
a) via Matteotti;
b) via Emilia Nord;
c) via delle Sezioni;
d) via per Pedona.
2. Ai fini dell’erogazione il Comune invia apposita richiesta alla Regione entro il 1° dicembre 2019, nella quale certifica gli importi delle spese sostenute finalizzate all’evento sportivo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 80.000,00, per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 39
Sottoscrizione delle azioni offerte da Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2437 quater del Codice civile in conseguenza della cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci
1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare la propria partecipazione al capitale di Fidi Toscana S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008 , acquisendo le azioni offerte a terzi dalla società nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 2437 quater del Codice civile a fronte di cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci.
2. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14 e 20 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) l’acquisto delle azioni da parte della Regione Toscana è subordinato all’approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento, in cui sia dimostrato il recupero e il mantenimento nel tempo delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.
3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 40
Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 900.000,00 al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l’edificazione, su un’area di proprietà del comune stesso, di un immobile destinato a ospitare attività di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalteranti.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Pontassieve, il quale concorre al finanziamento dell'opera anche con apporto in natura. Con lo stesso accordo sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 900.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 ”Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021 secondo la seguente ripartizione:
- euro 360.000,00 per l’anno 2020;
- euro 540.000,00 per l’anno 2021.
Art. 41
Intervento in favore della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A (10)

Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2020, n. 96, art. 2.

Abrogato.
Art. 42
Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00 per il triennio 2023 – 2025 (29)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 14, poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022, art. 12, comma 1.

alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, per il completamento della realizzazione del parco scientifico tecnologico, già oggetto di un accordo di programma con il comune di San Giuliano Terme.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 2020, di un accordo fra Regione Toscana e Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa per il finanziamento della parte del parco inerente alle attività di trasferimento tecnologico.
3. L’accordo di cui al comma 2 definisce:
a) le modalità e i tempi di realizzazione del blocco destinato a ospitare spazi per:
1) nuove start up come definite dall’Sito esternoarticolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
2) sedi di imprese nascenti da applicazioni della ricerca applicata a fini produttivi o anche solo brevettuali, o spin-off;
3) laboratori di ricerca applicata per il trasferimento tecnologico;
4) lavoro in condivisione comprese riunioni e conferenze;
5) spazi espositivi, laboratori per prototipi, verifiche e controlli e altri ambiti di servizio.
b) le modalità di collaborazione con aziende private dei settori ad alta tecnologia;
c) le attività di rendicontazione periodica e finale del contributo regionale.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il triennio 2023 – 2025, ripartiti in euro 500.000,00 per l’anno 2023, euro 1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025. (20)

Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 11; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

Art. 43
Acquisizione al patrimonio regionale della collezione “Oro di autore”
1. La Giunta regionale toscana è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale la collezione “Oro di autore”, attualmente di proprietà della società Arezzo fiere e congressi s.r.l., nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale e turistica della stessa collezione e attraverso la trasformazione dell’attuale Casa dell’oro di Arezzo da centro espositivo a museo, denominato “Museo dell’oro”.
2. Per l’acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.015.000,00, comprensivi di IVA, per l'anno 2019, sulla base dell’offerta di vendita pervenuta dall’attuale proprietario, da sottoporre a valutazione di congruità per mezzo di un perito individuato secondo le norme vigenti.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.015.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 44
Contributo straordinario per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti situata nel Comune di Cortona
1. Per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio, situata nel Comune di Cortona, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2019, alla parrocchia dei Santi Ippolito e Biagio, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della Sito esternolegge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di:
a) attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;
b) attestazione dell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede;
c) piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell’ambito dell’ordinamento canonico ed ecclesiastico.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 50.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 45
Contributo straordinario al Comune San Giuliano Terme
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2019, finalizzato all’acquisto della Rocca di Ripafratta, per il suo recupero e valorizzazione, previa stipula di uno specifico accordo che disciplini le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 100.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 46
Contributo straordinario all’Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze
1. Al fine di sostenere i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del Teatro Puccini di Firenze, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze, soggetto gestore del teatro medesimo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2019.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 150.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art 47
Contributo alla Fondazione festival pucciniano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2019, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. Ai fini del comma 1, il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione festival pucciniano di cui all'articolo 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2019.
3. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all’ammontare delle rate del debito in scadenza nell’anno 2019, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l’annualità 2019, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art 48
Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del carnevale di Viareggio, edizione 2019.
2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2019 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 con le risorse iscritte nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
Art. 49
Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A(9)

Articolo abrogato con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 5.

Abrogato.
Art. 50
Contributo straordinario al Comune di Aulla per la realizzazione della palestra scolastica a servizio della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”
1. Al fine di portare a compimento gli interventi per la ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico demolito durante l’alluvione del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari ad euro 800.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Aulla, per la realizzazione della palestra scolastica al servizio della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 800.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 51
Contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Montignoso un contributo straordinario di euro 500.000,00 per l'anno 2020, per pagamento del saldo dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, primaria e palestra, in località Cinquale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 52
Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica
1. Al fine di realizzare i lavori di costruzione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Coreglia Antelminelli un contributo straordinario di euro 350.000,00 per l'anno 2020.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 53
Contributo straordinario al Comune di Montevarchi
1. Al fine di consentire la realizzazione dell’edificio scolastico destinato a ospitare la scuola primaria “F. Mochi” in località Levanella, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Montevarchi un contributo straordinario di euro 600.000,00 per l'anno 2020.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 600.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 44 .

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 . Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Nota soppressa

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10.

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16. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art.8.

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17. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 9.

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18. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10

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19. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 , art. 12, comma 1.

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