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Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 14 novembre 2019

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico per gli anni fino al 2015
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2020 si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta o in corso di accertamento con riferimento agli anni d’imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, di una somma pari al 20 per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.
2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 1 si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta.
3. Ai fini della regolarizzazione sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati ai sensi della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 ) fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I pagamenti effettuati a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze.
5. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 .
6. Il rimborso di cui al comma 5 è effettuato direttamente dalla competente struttura della Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell'imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all'imposta dovuta.
7. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 1 o che, avvalendosene, omettano il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.
Art. 2
Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta
1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) e all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge per gli anni dal 2016 al 2018, non si applica l'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ).
Art. 3
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: “
entro il 31 dicembre 2018
,” sono sostituite dalle seguenti: “
entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4
”.
2. Al comma 13 dell'articolo 1, della l.r. 77/2016 dopo le parole: “
e 2018
” sono inserite le seguenti: “
e contestualmente al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10
”.
Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui al comma 5, dell’articolo 1, stimati in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 42 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 44 .

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Parola così corretta con Avviso tecnico di errore materiale, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 26 . Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Nota soppressa

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 28 ed ora così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10.

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16. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art.8.

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17. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 9.

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18. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 10

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19. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 12, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 11 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 11 .

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Parola prima sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 12 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 14 , poi così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 , art. 12, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.