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Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)

Titolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019

Art. 3
Normativa di riferimento
1. Gli incentivi economici di cui all’articolo 2 e all’articolo 2 bis (13)

Parole aggiunte con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 6.

sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
1 bis. Gli incentivi economici di cui all’articolo 2 bis possono essere concessi per importi superiori a quelli di cui al comma 1, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. (14)

Comma aggiunto con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.