Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57
Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019
Art. 4
Commutazione dell'intervento del fondo
1. Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo, ai sensi dell’articolo 2, oppure un settennio nel caso di intervento ai sensi dell’articolo 2 bis, o qualora i soggetti beneficiari degli interventi di cui agli articoli 2 e 2 bis siano stati oggetto di ingresso di altri soci, con relativo aumento di capitale, (15) la Regione valuta, in alternativa alla restituzione dell'incentivo al fondo, la commutazione dello stesso in partecipazione societaria, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
1 bis. Qualora la Regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo può essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c). (4)
1 ter. La commutazione di cui al comma 1 è esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto. (4)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 41 ; e poi così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 8 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.