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Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. (7)

Titolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 agosto 2019

Art. 2
Fondo per il trasferimento tecnologico
1. Ai fini del sostegno al processo di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, (11)

Parole inserite con l.r. 24 luglio 2020, n. 72, art. 4.

è costituito un fondo (1)

Parola soppressa con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 38.

per il trasferimento tecnologico, finalizzato all’erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle società di cui al comma 3, lettera b), di seguito denominato “soggetto gestore”.
2. Il fondo per il trasferimento tecnologico, costituito con la presente legge, interviene nella forma del conferimento di capitale o nella forma del prestito o nella forma del contributo a fondo perduto (2)

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 38.

al soggetto gestore, secondo la disciplina e le modalità che sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La concessione dell'incentivo del Fondo è subordinata (3)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 38.

alle seguenti condizioni:
a) oggetto sociale del soggetto gestore riguardante attività in grado di razionalizzare il funzionamento delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico toscano ad esso aggregate;
b) partecipazione di almeno tre delle seguenti società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico localizzate in Toscana: Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia società consortile a responsabilità limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l, Pontlab s.r.l., Consorzio Polo Tecnologico Magona, Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.;
c) permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui alla lettera b) per almeno tre anni dalla data di intervento del fondo;
d) possibilità, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di altre società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico partecipate, anche parzialmente, da amministrazioni pubbliche, che esercitino tale attività in modo esclusivo o prevalente, di organismi di ricerca pubblici, delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di enti locali e di imprese;
e ) esclusione, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di società che svolgono esclusivamente erogazione di servizi immateriali, nonché di società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio 2016 – 2018, inferiori al 33 per cento del totale dei ricavi stessi, come attestato da un revisore legale iscritto nell’albo di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.