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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 52

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura);


Vista legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Considerato quanto segue:


1. L'andamento climatico degli ultimi mesi, caratterizzato da numerose precipitazioni piovose accompagnate da forte vento e temperature mediamente inferiori alle medie stagionali, ha causato perdite ingenti in termini di produzione in alcuni comparti agricoli, con conseguenti consistenti diminuzioni di reddito per le aziende agricole interessate. I settori che risultano maggiormente colpiti sono il settore apistico e il comparto della produzione delle ciliegie;


2. Ripercussioni negative dei cambiamenti climatici si sono registrate anche nel settore della produzione del pomodoro da industria, nel quale una prolungata siccità nel 2017 e l’eccesso di precipitazioni verificatosi nei mesi di aprile e maggio del 2018 hanno determinato un consistente ritardo nei trapianti e un conseguente accorciamento del ciclo vegetativo. A tali fenomeni, che si stanno registrando anche nel 2019, si aggiungono le difficoltà dovute a un generale calo dei consumi e alla minore competitività delle filiere regionali rispetto a quelle degli altri paesi produttori;


3. Al fine di favorire il rilancio dei suddetti comparti agricoli colpiti da avversità atmosferiche, la Giunta regionale viene autorizzata ad attivare misure urgenti di aiuto in favore delle imprese che operano in tali settori.


Approva la presente legge:

Art. 1
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio dell’apicoltura e dei comparti di produzione del pomodoro da industria e delle ciliegie
1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio dell’apicoltura e dei comparti agricoli di produzione dei pomodori da industria e delle ciliegie, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le seguenti misure di aiuto:
a) microcredito;
b) abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia;
c) concessione di contributi in conto interessi.
2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) le imprese di apicoltura a fini commerciali ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), che sono in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima l.r. 21/2009 ;
b) le imprese agricole che, sulla base delle dichiarazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), gestito dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), risultano operare nella produzione delle ciliegie.
c) le imprese agricole che, sulla base delle dichiarazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul SIART gestito da ARTEA, risultano operare nella produzione dei pomodori da industria;
d) le imprese di trasformazione del pomodoro da industria che hanno almeno una sede produttiva in Toscana.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1, lettera a), le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
4. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse:
alle imprese agricole di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
alle imprese di cui al comma 2, lettera d), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle misure di aiuto.
Art. 2
Disposizioni per il rientro di risorse giacenti presso il gestore RTI “Toscana Muove”
1. Le risorse disponibili presso il gestore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Toscana Muove relative a rientri dal fondo unico rotativo per prestiti (FURP) inerente alla “Linea 14a2 del POR FESR 2007 – 2013 Sez. Cooperazione”, sono riacquisite al bilancio regionale fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 e destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1.
2. Le risorse disponibili presso il gestore RTI Toscana Muove, relative al fondo per il microcredito per le imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa danneggiate dall’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017, sono riacquisite al bilancio regionale, fino ad un massimo di euro 1.800.000,00 e destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, pari a euro 4.800.000,00 per l’anno 2019 sono iscritte alla Tipologia 305 “Rimborsi e altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
2. Per il finanziamento della misura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 3.800.000,00 per l’anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
3. Per il finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata laspesa massima di euro 500.000,00 per l’anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell’articolo 1, fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019–2021, annualità 2019;
b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2020. (1)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 37.

4 bis. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'articolo 1, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (2)

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 13.

5. Al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
anno 2019
 in aumento, Tipologia di entrata 305 “Rimborsi e altre entrate correnti”, Titolo 3 “Entrate extratributarie”, euro 4.800.000,00;
 in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 3.800.000,00;
 in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 1.000.000,00.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 37 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.