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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019

Art. 6
Soggetto referente del distretto biologico
1. Il soggetto referente del distretto biologico:
a) ha la rappresentanza legale del distretto;
b) predispone e attua il progetto economico territoriale integrato;
c) provvede all’organizzazione delle attività del distretto anche attraverso azioni culturali, di animazione e di stimolo verso i soggetti aderenti all’accordo e verso l’intero territorio del distretto biologico;
d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, previa approvazione dell’assemblea di distretto, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 11, di seguito denominato regolamento;
e) presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla Regione.
2. Il soggetto referente può assumere qualsiasi forma giuridica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.