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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019

Art. 3
Attività del distretto biologico
1. Il distretto biologico, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, opera per:
a) promuovere lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta e identitaria, lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e artigianali e la valorizzazione delle conoscenze contadine e tradizionali presenti nel territorio;
b) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia volte a favorire le produzioni biologiche e il loro incremento;
c) stimolare e favorire l’approccio territoriale promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali per perseguire uno sviluppo territoriale attento alla conservazione delle risorse e impiegando le stesse in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute e le biodiversità locali, oltre che favorire la corretta utilizzazione e la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari;
d) favorire e promuovere le agrobiodiversità del territorio;
e) farsi promotore della semplificazione dell’applicazione delle norme per gli operatori biologici aderenti;
f) sostenere, tutelare, promuovere, diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole, forestali e zootecniche di produzione biologica e biodinamica;
g) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione, anche tramite modalità innovative, dei prodotti biologici;
h) promuovere e sostenere la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva;
i) promuovere e sostenere la vendita diretta e tramite reti sociali dei prodotti biologici;
l) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione dell’immagine del territorio;
m) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo e sostenendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
n) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo sostenibile del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale ambientale dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola che incentivi la rigenerazione del territorio agricolo e l’agrobiodiversità;
o) promuovere attività di informazione, dimostrazione e divulgazione dell’innovazione e la realizzazione di progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole biologiche, finalizzati alla condivisione dei risultati e delle conoscenze e al rafforzamento della rete locale delle competenze;
p) costruire e organizzare una rete di soggetti e iniziative che possa presentare e far conoscere ai residenti e agli ospiti il territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.