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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019

Art. 12
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica delle azioni intraprese sulla base della legge.
2. A tal fine, a decorrere dall’anno 2021, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate nell’anno precedente ed i loro risultati, con particolare riferimento a:
a) il numero, la localizzazione e l’ampiezza territoriale dei distretti biologici costituiti;
b) le cause di eventuali mancati riconoscimenti;
c) la tipologia delle produzioni biologiche e le attività di promozione dei distretti;
d) i risultati raggiunti, anche con riguardo alle ulteriori adesioni di imprenditori agricoli biologici, e le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.