Menù di navigazione

Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019

CAPO VIII
Sanità e coesione sociale
Art. 59
La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005
1. Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: “
L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
”.
Art. 60
Strumenti e procedure di valutazione. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
l'Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO)
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
”.
Art. 61
Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005
1. Il comma 12 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni.
”.
Art. 62
Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005
d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 bis;
”.
Art. 63
Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 43 bis - Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.
2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche
le cause di decadenza e revoca dell’incarico.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.
”.
Art. 64
Ufficio di coordinamento. Modifiche all’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “
, con funzioni di segretario
” sono soppresse.
Art. 65
Comitato tecnico scientifico. Modifiche all’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 le parole: “
, comma 1, lettere a), b), c), f) g), h) ed i)
” sono soppresse.
Art. 66
Struttura di supporto dell’Organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all’articolo 49 septies della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 49 septies della l.r. 40/2005 le parole “
con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico
” sono sostituite dalle seguenti: “
che svolge funzioni di segretario dell’ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico
”.
Art. 67
La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
dall'ISPO di cui alla
legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3
(Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”)
” sono sostituite dalle seguenti “
dall’ISPRO di cui alla
legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74
(Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica “ISPRO”)
”.
Art. 68
Istituzione e natura giuridica dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 100 della l.r. 40/2005 , dopo le parole: “
aziende sanitarie
” sono inserite le seguenti: “
di cui al titolo IV capo I
”.
Art. 69
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 40/2005
1. Nell’alinea del comma 2 ter dell’articolo 143 della l.r. 40/2005 le parole: “
di cui al comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 2 bis
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.