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Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019

CAPO I
Affari istituzionali
Art. 1
Disposizione finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 53/2018
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 ), le parole: “
Missione 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
Missione 20
” in entrambe le ricorrenze.
Art. 2
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35 ter della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: “Nell’avviso di manifestazione di interesse è indicato che sono invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, l’intenzione di avvalersi della facoltà di cui al primo capoverso e le modalità di verifica, anche a campione, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 35 ter della l.r. 38/2007 le parole: “nel bando” sono sostituite dalle seguenti: “ nell'avviso”.
Art. 3
Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’Sito esternoarticolo 93 del d.lgs.163/2006 . Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 38/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 71 bis della l.r. 38/2007 dopo le parole: “
opere pubbliche
” sono aggiunte le seguenti: “
e le altre attività tecniche di cui al medesimo
Sito esternoarticolo 93 del d.lgs. 163/2006 ”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 71 bis della l.r. 38/2007 , dopo le parole: “
le attività di progettazione
” sono aggiunte le seguenti: “
e le altre attività tecniche di cui all'
Sito esternoarticolo 93 del d.lgs. 163/2006 ”.
Art. 4
Dirigenti. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) inserito il seguente:
Art. 9 bis - Soggetti delegati al trattamento dei dati personali
1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono
responsabili. Le
medesime competenze sono delegate all'Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per
i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.
”.
Art. 5
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Segretario generale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 4/2008
1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) è aggiunta la seguente:
j bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento.
”.
Art. 6
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Direttori di area. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 4/2008
h bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento.
”.
Art. 7
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Dirigenti di settore. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 4/2008
f bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui è responsabile.
”.
Art. 8
Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Posizioni dirigenziali individuali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 4/2008
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 4/2008 è aggiunto il seguente:
1 bis). Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali.
”.
Art. 9
Durata incarichi dirigenziali e modifica degli incarichi assegnati. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni nè superiore a cinque e sono rinnovabili.
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori, e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti.
”.
Art. 10
Durata degli incarichi dirigenziali. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 4/2008
1. L’articolo 25 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Durata degli incarichi dirigenziali
1. L’incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale è attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.
”.
Art. 11
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Nel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:
a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;
b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;
c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato.”.
Art. 12
Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 4/2008
1. Al comma 2 dell’articolo 25 bis della l.r. 4/2008 dopo le parole: “
Consiglio regionale
” sono inserite le seguenti: “
o modificare l’incarico attribuito
”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 25 bis della l.r. 4/2008 è aggiunto il seguente periodo: “
Può inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area.
”.
Art. 13
Programmazione del fabbisogno di personale. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, determina con deliberazione gli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
”.
Articolo 14
Programmazione del fabbisogno di personale. Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 4/2008
d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale;
”.
Art. 15
Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 , dopo le parole: “
società sportive dilettantistiche,
” è inserita la seguente: “
associazioni,
”.
Art. 16
Vigilanza. Modifiche all'articolo 34 octies della l.r. 40/2009
1. Al comma 3 dell'articolo 34 octies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) dopo le parole: “
Presidente della Giunta regionale.
” sono aggiunte le seguenti: “
In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale
”.
Art. 17
Partecipazione alle politiche regionali. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2013
1. Nel preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) dopo il capoverso “
Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della
legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69
“Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”);
” è inserito il seguente visto:
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 maggio
2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico);
”.
Art. 18
b bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.”.
Art. 19
Fondazione del Consiglio regionale. Abrogazione della l.r. 22/2006
1. La legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana) è abrogata.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.