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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 40
Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III
1. I comuni procedono, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione di cui all’articolo 12, comma 2, individuando i titolari in via esclusiva del diritto all’assegnazione dell’alloggio nei soggetti facenti parte del nucleo familiare in modo continuativo dal momento dell’assegnazione (8)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

, nei soggetti che avevano già maturato il diritto all’assegnazione alla data del 23 aprile 2015 in base alle disposizioni della normativa previgente alla l.r. 41/2015 , nonché nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla stessa data.
2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica altresì ai soggetti divenuti assegnatari dopo la data del 23 aprile 2015, secondo l'ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della normativa previgente alla l.r. 41/2015 , ai sensi del comma 8.
4. I comuni procedono all’assegnazione ordinaria di cui all’articolo 12 nei confronti di soggetti che, alla data del 23 aprile 2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di alloggi ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso di cui all’allegato A e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I comuni possono procedere all'assegnazione di cui all’articolo 14 secondo le modalità procedurali di cui all’articolo 15, comma 4, (9)

Parole inserite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

di alloggi di ERP nei confronti di soggetti che, alla data del 23 aprile 2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di un alloggio di ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati da presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al termine del periodo di validità dell’assegnazione di cui all’articolo 14, a seguito di richiesta degli interessati, il comune, previo accertamento dei possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione e della regolarità nel pagamento dei canoni, procede alla assegnazione ordinaria dell’alloggio di cui all’articolo 12.
6. I comuni possono procedere all'assegnazione di cui all’articolo 14 secondo le modalità procedurali di cui all’articolo 15, comma 4, (9)

Parole inserite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

di alloggi di ERP nei confronti di soggetti non assegnatari che, alla data del 23 aprile 2015, risultino utilizzare un alloggio di ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b), b bis), (9)

Parole inserite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

c), d1), d2), e1), e2), e3), f), g), h), e a seguito di richiesta degli interessati da presentare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di partecipazione a bando di concorso, agli stessi soggetti risulta altresì attribuibile il punteggio di cui all’allegato B, punto c-2, per il periodo di effettiva presenza nell’alloggio utilizzato. Al termine del periodo di validità dell’assegnazione di cui all’articolo 14, a seguito di richiesta degli interessati, il comune, previo accertamento dei possesso dei suddetti requisiti e della regolarità nel pagamento dei canoni, procede alla assegnazione ordinaria dell’alloggio di cui all’articolo 12.
7. L'applicazione del comma 6 agli utilizzatori dell'alloggio è subordinata al recupero di quanto dovuto a far data dall'utilizzazione dell'alloggio.
8. Fino all'approvazione delle graduatorie definitive, conseguenti ai bandi emanati ai sensi della presente legge, gli alloggi possono essere assegnati secondo l’ordine delle graduatorie già formate o in corso di aggiornamento sulla base della previgente normativa.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.