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Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 9 gennaio 2019

Art. 12
Assegnazione ordinaria degli alloggi
1. All'assegnazione degli alloggi provvedono i comuni nei quali si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 4. All’atto dell’assegnazione degli alloggi i comuni accertano la permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.
2. Preliminarmente all’assegnazione degli alloggi il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all’assegnazione dell’alloggio, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2. A tal fine, il comune verifica la composizione del nucleo familiare relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni.
3. Per l’accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'allegato A, paragrafo 2, dichiarati nella domanda, il comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate, previa intesa con le stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Per la verifica del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il comune, acquisito il dato relativo all’IVIE (Imposta sul valore degli immobili all’estero) contenuto nella dichiarazione ISEE, può procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.
4. Ai fini dell'individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo, all'atto dell'assegnazione i comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi. In caso di nuclei familiari con presenza di soggetti disabili sono individuati preferibilmente alloggi facilmente accessibili. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare i comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza, anche avvalendosi dell’operato delle commissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c.
5. I comuni non possono di norma assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo. Eventuali eccezioni, dovute alla tipologia dei nuclei familiari, devono essere adeguatamente motivate.
6. La situazione di sottoutilizzo di cui al comma 5 si verifica quando il numero dei vani utili dell’alloggio, calcolati secondo quanto disposto dall'Allegato C, punto 2, risulti superiore di oltre un vano e mezzo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.
7. Qualora il comune accerti una situazione di sottoutilizzo ai sensi del comma 6, il canone di locazione è rideterminato in base al disposto dell'articolo 27, commi 1, 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 20.
8. I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile , salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente. (2)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 61 .


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 62 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 63 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 64 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 66 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.